mercoledì 11 gennaio 2017

LINEE GUIDA DSA

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA STUDENTI CON DSA

Premessa generale

La dislessia è un disturbo specifico di apprendimento che può verificarsi in ragazzi per il resto normali, cioè senza handicap neurologici o sensoriali o condizioni di svantaggio sociale. Con il termine Disturbi evolutivi Specifici di Apprendimento ci si riferisce ai soli disturbi delle abilità scolastiche e in particolare a: DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA e DISCALCULIA.
Va precisato che i DSA sono dei deficit funzionali dovuti ad alterazioni di natura neurobiologica, non dipendono quindi da problemi psicologici (emotivo-relazionali, familiari, ecc..) da pigrizia o poca motivazione allo studio. Si tratta, altresì, di una caratteristica personale con cui si nasce, che si manifesta appena si viene esposti all’apprendimento della letto-scrittura e si modifica nel tempo, senza tuttavia scomparire. E’ indubbio che tali difficoltà provochino conseguenze sia sul piano degli apprendimenti, nonostante l’intelligenza normale, sia sul piano psicologico, nonostante l’origine neurobiologica.
Gli studi scientifici sull’argomento rivelano che queste difficoltà colpiscono circa il 4% della popolazione ed incidono pesantemente sulla vita scolastica e in seguito lavorativa dei soggetti implicati.
Riconoscere ai ragazzi dislessici pari opportunità di apprendimento significa aderire ad un principio costituzionale di uguaglianza sostanziale , valorizzare le potenzialità intellettive che questi ragazzi manifestano e influire positivamente sul loro sviluppo personale.

L'ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLETTO A GENOVA
Vista la normativa di riferimento per gli alunni con DSA
-     Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia”
-     Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia”
-     Nota MIUR 1787 del 1.03.05 “Esami di Stato 2004-2005.Alunni affetti da dislessia”
-     Nota MIUR 4798/A4a del 27/07/05 “Attività di programmazione dell’integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle istituzioni scolastiche- A.s. 2005-2006”
-     OM n.22 del 20.02.06 prot.1649 “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2005-2006”
-     Nota MPI 4674 del 10.05.2007 “Disturbi di apprendimento-indicazioni operative”
-     OM prot. 46100 del 10.05.07
-     CM n. 28 del 15.03.07
-     OM n. 26 del 15.03.07
-     OM n. 30 Prot. 2724 del 10.03.2008 “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusive dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2007/2008”
-     DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009 , n. 122
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130)

Presa visione della  LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico  (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2010, n. 244)   e delle Linee Guida del 12 luglio 2011)
                                                                            
assume il presente

PROTOCOLLO OPERATIVO E MODELLO DI PERCORSO EDUCATIVO-DIDATTICO PERSONALIZZATO (PEP)
PER GLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

Art.1
Gli operatori della scuola si impegnano ad applicare le linee guida illustrate in questo documento in
presenza di una valutazione diagnostica di DSA presentata dalla famiglia dell’alunno.

Art. 2 (Finalità educative)
La scuola si impegna a perseguire le seguenti finalità:
a)   promuovere il benessere emotivo e sostenere l’autostima degli alunni con DSA;
b)   garantire agli alunni con DSA pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo;
c)    promuovere negli alunni una struttura positiva di apprendimento, sostenendone l’impegno e la motivazione;
d)   favorire l’inserimento scolastico, la socializzazione e il coinvolgimento nelle attività didattiche degli alunni con DSA;
e)   collaborare con le famiglie e con il servizio sanitario per individuare precocemente alunni con  DSA;
f)   sviluppare e potenziare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto il ciclo di studi;
g)   sensibilizzare e formare gli insegnanti sulle problematiche relative ai DSA.

Art. 3 (Finalità didattiche)
La scuola si impegna a favorire l’uso di una didattica individualizzata (PIANO EDUCATIVO-DIDATTICO PERSONALIZZATO) che preveda forme flessibili di lavoro scolastico e strumenti didattici efficaci per il superamento delle condizioni di svantaggio che sperimentano gli alunni con DSA.

Art. 4 (Prevenzione)
Gli insegnanti, qualora riscontrino nell’alunno una discrepanza fra potenzialità intellettive adeguate e notevoli difficoltà nella letto-scrittura, dovranno indirizzare i genitori ad avviare un corretto iter diagnostico presso centri specialistici.

Art. 5 (Formazione degli insegnanti)
Agli insegnanti deve essere assicurata una adeguata formazione volta a garantire una conoscenza approfondita delle tematiche relative alle DSA e delle strategie didattiche più efficaci per coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento.

Art. 6 (Ruolo del Consiglio di classe)
Compete al Consiglio di Classe l’acquisizione della valutazione diagnostica e l’individuazione delle strategie educative e didattico-formative più idonee ad accogliere e ad accompagnare l’alunno nel suo percorso scolastico.
Tali strategie potranno conoscere revisioni alla luce di aggiornamenti intervenuti nella valutazione diagnostica.

Art. 7 (Rapporto col gruppo classe)
Il Consiglio di Classe, al fine di agevolare l’inserimento dell’alunno con DSA nel contesto del gruppo classe, proporrà e condividerà un PATTO FORMATIVO che evidenzi la necessità di rispondere ai bisogni specifici di cui ciascun alunno è portatore.
Ciò comporta l’esigenza di differenziare le prove di verifica degli apprendimenti per farle corrispondere ai percorsi formativi individualizzati.

Art. 8 (Rapporto con la famiglia)
Il Dirigente e tutti i docenti si attiveranno per costruire una relazione proficua con la famiglia, nella consapevolezza della distinzione dei ruoli.
Le scelte formative e didattiche competono esclusivamente al Consiglio di classe, il quale avrà cura di comunicarle e motivarle alla famiglia.

Art. 9 (Rapporto con le strutture sanitarie)
Il Coordinatore di classe terrà i rapporti con gli operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione degli alunni con DSA al fine di interpretare correttamente la valutazione e di individuare le strategie e gli strumenti più efficaci per fronteggiare le difficoltà dell’alunno.

Art. 10 (Didattica personalizzata)
Gli interventi didattici dovranno essere personalizzati e tenere conto delle indicazioni contenute nella valutazione (PDP). La mancanza di questi interventi può infatti determinare un abbassamento dell’autostima, depressione,



comportamenti oppositivi che sono all’origine dell’abbandono scolastico o di scelte di basso profilo rispetto alle potenzialità.

Art. 11 (Didattica flessibile)
La scuola si impegna a favorire l’uso di una didattica personalizzata che preveda forme flessibili di lavoro scolastico e strumenti didattici efficaci per il superamento delle condizioni di svantaggio che sperimentano gli alunni con DSA.

ART. 12 (Misure dispensative)
Il Consiglio di Classe valuterà, in ogni singolo caso, sulla base degli elementi che emergono dalla
valutazione, l’opportunità di adottare le seguenti misure dispensative:
a)  dispensare gli alunni dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio di tabelle, elenchi, dati e nozioni da riprodurre mnemonicamente;
b)  dispensare, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta;
c)  programmare di tempi più lunghi per le prove scritte;
d)  ridurre le consegne per lo studio domestico;
e)  utilizzare testi ridotti non per contenuto ma per quantità di pagine;
f)        programmare le interrogazioni, consentendo l’uso di organizzatori grafici, mappe concettuali, elenchi di  parole chiave, immagini, grafici, tabelle;
g)  valutare le prove scritte e orali tenendo conto del contenuto e non della forma.

Art. 13 (Misure compensative)
Il Consiglio di Classe consentirà la possibilità di uso, dove necessario, di strumenti compensativi
quali:
a)  tabelle delle regole, delle misure e delle formule;
b)  calcolatrice;
c)   registratore; audiolibri; audiolezioni;
d)  computer con programmi di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale, commisurato al singolo caso;
e)  cassette registrate dagli insegnanti, dagli alunni, o allegate ai testi;
f)   dizionari di lingua straniera computerizzati;
g)  programmi di traduzione;
h)  adozione di testi anche ridotti e contenenti audiocassette o cd-rom.

Al fine di evitare che  gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure sopra descritte devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio al riguardo, ovvero l’assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione.

Art. 14 (Esami di Stato)
Il Consiglio di Classe segnalerà nel Documento finale le specifiche situazioni soggettive dei candidati con DSA, le misure dispensative e compensative utilizzate e indicate ne PDP, al fine di consentire alla Commissione d’esame di predisporre le prove prevedendo l’utilizzo di tempi più lunghi e di strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati durante le verifiche svolte nel corso dell’anno.




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