PROTOCOLLO ACCOGLIENZA STUDENTI CON DSA
Premessa
generale
La dislessia è un disturbo specifico di apprendimento che
può verificarsi in ragazzi per il resto normali, cioè senza handicap
neurologici o sensoriali o condizioni di svantaggio sociale. Con il termine
Disturbi evolutivi Specifici di Apprendimento ci si riferisce ai soli disturbi
delle abilità scolastiche e in particolare a: DISLESSIA, DISORTOGRAFIA,
DISGRAFIA e DISCALCULIA.
Va precisato che i DSA sono dei deficit funzionali dovuti
ad alterazioni di natura neurobiologica, non dipendono quindi da problemi
psicologici (emotivo-relazionali, familiari, ecc..) da pigrizia o poca
motivazione allo studio. Si tratta, altresì, di una caratteristica personale
con cui si nasce, che si manifesta appena si viene esposti all’apprendimento
della letto-scrittura e si modifica nel tempo, senza tuttavia scomparire. E’
indubbio che tali difficoltà provochino conseguenze sia sul piano degli
apprendimenti, nonostante l’intelligenza normale, sia sul piano psicologico, nonostante
l’origine neurobiologica.
Gli studi scientifici sull’argomento rivelano che queste
difficoltà colpiscono circa il 4% della popolazione ed incidono pesantemente
sulla vita scolastica e in seguito lavorativa dei soggetti implicati.
Riconoscere ai ragazzi dislessici pari opportunità di
apprendimento significa aderire ad un principio costituzionale di uguaglianza
sostanziale , valorizzare le potenzialità intellettive che questi ragazzi
manifestano e influire positivamente sul loro sviluppo personale.
L'ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLETTO A GENOVA
Vista la normativa di riferimento per gli
alunni con DSA
- Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla
dislessia”
- Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia”
- Nota MIUR 1787 del 1.03.05 “Esami di Stato 2004-2005.Alunni
affetti da dislessia”
- Nota MIUR 4798/A4a del 27/07/05 “Attività di programmazione
dell’integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle istituzioni
scolastiche- A.s. 2005-2006”
- OM n.22 del 20.02.06 prot.1649 “Istruzioni e modalità
organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e
non statali. Anno scolastico 2005-2006”
- Nota MPI 4674 del 10.05.2007 “Disturbi di
apprendimento-indicazioni operative”
- OM prot. 46100 del 10.05.07
- CM n. 28 del 15.03.07
- OM n. 26 del 15.03.07
- OM n. 30 Prot. 2724 del 10.03.2008 “Istruzioni e modalità
organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusive
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e
non statali. Anno scolastico 2007/2008”
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009 , n.
122
Regolamento
recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e
ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130)
Presa visione della LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2010, n.
244) e delle Linee Guida del 12 luglio
2011)
assume il presente
PROTOCOLLO
OPERATIVO E MODELLO DI PERCORSO EDUCATIVO-DIDATTICO PERSONALIZZATO (PEP)
PER GLI
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)
Art.1
Gli operatori della scuola si impegnano ad applicare le
linee guida illustrate in questo documento in
presenza di una valutazione diagnostica di DSA presentata
dalla famiglia dell’alunno.
Art. 2 (Finalità educative)
La scuola si impegna a perseguire le seguenti finalità:
a) promuovere il benessere emotivo e sostenere
l’autostima degli alunni con DSA;
b) garantire
agli alunni con DSA pari opportunità per il diritto allo studio e il successo
formativo;
c) promuovere negli alunni una struttura positiva
di apprendimento, sostenendone l’impegno e la motivazione;
d) favorire
l’inserimento scolastico, la socializzazione e il coinvolgimento nelle attività
didattiche degli alunni con DSA;
e) collaborare con le famiglie e con il servizio
sanitario per individuare precocemente alunni con DSA;
f) sviluppare e potenziare la comunicazione e la collaborazione tra
famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto il ciclo di studi;
g) sensibilizzare
e formare gli insegnanti sulle problematiche relative ai DSA.
Art. 3 (Finalità didattiche)
La scuola si impegna a favorire l’uso di una didattica
individualizzata (PIANO EDUCATIVO-DIDATTICO PERSONALIZZATO) che preveda forme
flessibili di lavoro scolastico e strumenti didattici efficaci per il
superamento delle condizioni di svantaggio che sperimentano gli alunni con DSA.
Art. 4 (Prevenzione)
Gli insegnanti, qualora riscontrino nell’alunno una
discrepanza fra potenzialità intellettive adeguate e notevoli difficoltà nella
letto-scrittura, dovranno indirizzare i genitori ad avviare un corretto iter
diagnostico presso centri specialistici.
Art. 5 (Formazione degli insegnanti)
Agli insegnanti deve essere assicurata una adeguata
formazione volta a garantire una conoscenza approfondita delle tematiche
relative alle DSA e delle strategie didattiche più efficaci per coltivare negli
alunni una struttura positiva di apprendimento.
Art. 6 (Ruolo del Consiglio di classe)
Compete al Consiglio di Classe l’acquisizione della
valutazione diagnostica e l’individuazione delle strategie educative e didattico-formative
più idonee ad accogliere e ad accompagnare l’alunno nel suo percorso scolastico.
Tali strategie potranno conoscere revisioni alla luce di
aggiornamenti intervenuti nella valutazione diagnostica.
Art. 7 (Rapporto col gruppo classe)
Il Consiglio di Classe, al fine di agevolare l’inserimento
dell’alunno con DSA nel contesto del gruppo classe, proporrà e condividerà un
PATTO FORMATIVO che evidenzi la necessità di rispondere ai bisogni specifici di
cui ciascun alunno è portatore.
Ciò comporta l’esigenza di differenziare le prove di
verifica degli apprendimenti per farle corrispondere ai percorsi formativi
individualizzati.
Art. 8 (Rapporto con la famiglia)
Il Dirigente e tutti i docenti si attiveranno per costruire
una relazione proficua con la famiglia, nella consapevolezza della distinzione
dei ruoli.
Le scelte formative e didattiche competono esclusivamente
al Consiglio di classe, il quale avrà cura di comunicarle e motivarle alla
famiglia.
Art. 9 (Rapporto con le strutture sanitarie)
Il Coordinatore di classe terrà i rapporti con gli
operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione degli alunni
con DSA al fine di interpretare correttamente la valutazione e di individuare
le strategie e gli strumenti più efficaci per fronteggiare le difficoltà
dell’alunno.
Art. 10 (Didattica personalizzata)
Gli interventi didattici dovranno essere personalizzati e
tenere conto delle indicazioni contenute nella valutazione (PDP). La mancanza
di questi interventi può infatti determinare un abbassamento dell’autostima,
depressione,
comportamenti oppositivi che sono all’origine
dell’abbandono scolastico o di scelte di basso profilo rispetto alle
potenzialità.
Art. 11 (Didattica flessibile)
La scuola si impegna a favorire l’uso di una didattica personalizzata
che preveda forme flessibili di lavoro scolastico e strumenti didattici
efficaci per il superamento delle condizioni di svantaggio che sperimentano gli
alunni con DSA.
ART. 12 (Misure dispensative)
Il Consiglio di Classe valuterà, in ogni singolo caso,
sulla base degli elementi che emergono dalla
valutazione, l’opportunità di adottare le seguenti misure
dispensative:
a)
dispensare gli alunni dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto
dettatura, uso del vocabolario, studio di tabelle, elenchi, dati e nozioni da
riprodurre mnemonicamente;
b)
dispensare, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma
scritta;
c)
programmare di tempi più lunghi per le prove scritte;
d)
ridurre le consegne per lo studio domestico;
e)
utilizzare testi ridotti non per contenuto ma per quantità di pagine;
f) programmare le interrogazioni, consentendo l’uso di
organizzatori grafici, mappe concettuali, elenchi di parole chiave, immagini, grafici, tabelle;
g)
valutare le prove scritte e orali tenendo conto del contenuto e non
della forma.
Art. 13 (Misure compensative)
Il Consiglio di Classe consentirà la possibilità di uso,
dove necessario, di strumenti compensativi
quali:
a) tabelle
delle regole, delle misure e delle formule;
b) calcolatrice;
c) registratore;
audiolibri; audiolezioni;
d) computer
con programmi di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale,
commisurato al singolo caso;
e)
cassette registrate dagli insegnanti, dagli alunni, o allegate ai testi;
f) dizionari
di lingua straniera computerizzati;
g)
programmi di traduzione;
h)
adozione di testi anche ridotti e contenenti audiocassette o cd-rom.
Al fine di evitare che
gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli
altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di
produzione di testi, le misure sopra descritte devono comunque garantire
adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di
utilizzare strumenti in funzione di ausilio al riguardo, ovvero l’assegnazione
di tempi più lunghi di esecuzione.
Art. 14 (Esami di Stato)
Il Consiglio di Classe segnalerà nel Documento finale le
specifiche situazioni soggettive dei candidati con DSA, le misure dispensative
e compensative utilizzate e indicate ne PDP, al fine di consentire alla
Commissione d’esame di predisporre le prove prevedendo l’utilizzo di tempi più
lunghi e di strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati durante
le verifiche svolte nel corso dell’anno.
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